Attività culturali
Servizi culturali
Associazionismo
Leggi e regolamenti
L.R. 24 novemmbre 1997 n. 42
Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio.
L.R. 24 Novembre 1997, n. 42 |
Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio. (1) |
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Finalità Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni nonché in attuazione delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn. 4 e 5, disciplina le materie di cui al Titolo III, Capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuovendo una migliore organizzazione dei servizi culturali di competenza e di interesse regionale e valorizzando i beni culturali, in attesa, per questi ultimi, di una organica disciplina nazionale. 2. Si intendono servizi culturali, ai sensi del comma 1, le biblioteche, i musei e gli archivi storici. 3. Si intendono beni culturali ai sensi del comma 1, i beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, demoantropologico e scientifico che rappresentino, sia singolarmente sia in aggregazione manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume e del lavoro dell'uomo. Capo II Competenze degli enti Art. 2 (Competenze della Regione ) 1. Compete alla Regione: a) l'approvazione del piano settoriale regionale, che può essere articolato in piani annuali, con il quale sono definiti gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento; b) l'approvazione dei piani di intervento annuali formulati ai sensi della presente legge; c) la verifica dell'attuazione dei piani annuali di cui alla lettera b), anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali; d) la determinazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei servizi culturali pubblici e privati di cui al Titolo II, Capo III, nell'organizzazione regionale; e) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali; f) la definizione, su proposta delle province, sentiti gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistemica; g) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali ed internazionali; h) l'esercizio, tramite la Soprintendenza ai beni librari, delle funzioni di tutela del patrimonio librario raro e di pregio, delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3; i) l'adozione di iniziative atte a favorire, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale vigente, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, anche mediante attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione; l) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e la diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14; m) l'attività di inventariazione e catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei degli enti locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali (1a); n) la determinazione dei criteri, contenuti e metodologie dei corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali, pubblici e privati di cui al Titolo II, Capo III. 2. Nell'esercizio delle proprie competenze la Regione promuove il necessario raccordo con le politiche occupazionali e del turismo culturale. Art. 3 (Competenze delle province) 1. Nell'ambito delle competenze previste dalla l. 142/1990, le province, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale di settore: a) provvedono all'istituzione e alla gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse provinciale per i quali adottano i relativi regolamenti; b) predispongono, sulla base dei programmi formulati dai comuni, singoli ed associati, nonché dalle biblioteche e dai musei di interesse locale, i piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, da sottoporre alla verifica di compatibilità della Giunta regionale (1b); c) promuovono la cooperazione tra enti locali per la programmazione e gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento e formulano proposte alla Regione per la realizzazione e l'organizzazione dei relativi sistemi; d) organizzano sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, attività alternative e integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata; e) promuovono l'informazione sui beni culturali del territorio provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale; f) coadiuvano la Regione e gli enti locali nell'espletamento di specifici compiti tecnici; g) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, d'interesse provinciale, nel campo dei beni culturali; h) esercitano funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei programmi approvati, contenuti nei piani annuali di cui alla lettera b); i) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università; l) coordinano la rilevazione dei dati relativi ai servizi culturali; m) programmano e realizzano le iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nella gestione dei servizi culturali in ambito provinciale in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n). Art. 4 (Competenze dei comuni) 1. I comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali: a) provvedono all'istituzione e alla gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici d'interesse locale, per i quali adottano i relativi regolamenti; b) formulano e realizzano i piani di intervento relativi alle strutture ed ai servizi culturali e scientifici di cui alla lettera a); c) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale, nel campo dei beni culturali; d) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture e all'utenza; e) favoriscono il collegamento con le altre istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università; f) organizzano forme di servizio diffuso di lettura e informazione sul proprio territorio. 2. I comuni possono associarsi, ai sensi degli articoli 24 e 25 della l. 142/1990 e successive modificazioni, per programmare unitariamente gli indirizzi di politica culturale e, in particolare, per coordinare i servizi culturali. Le associazioni possono dar luogo alla formazione di sistemi nell'ambito di quanto previsto dal comma 4. 3. Con i sistemi di cui al comma 2 si perseguono le seguenti finalità: a) garantire l'organizzazione operativa e tecnica per la gestione coordinata dei servizi, ai fini di una maggiore funzionalità e per un razionale impiego delle risorse disponibili; b) stimolare l'interesse dei cittadini per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e storico del territorio mediante la realizzazione di organiche iniziative di natura conoscitiva e informativa. 4. La Giunta regionale, su proposta delle competenti amministrazioni provinciali, sentiti gli enti locali interessati, approva un progetto organico con le indicazioni per la definizione degli ambiti territoriali ritenuti più idonei ai fini dell'associazione tra enti locali per la gestione dei servizi culturali che danno luogo alla formazione di sistemi anche in forma integrata. Art. 5 (Competenze del comune di Roma) 1. Il comune di Roma svolge in materia di programmazione, le stesse attività demandate alle province ai sensi degli articoli 7, 8, 10 e 11. 2. Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività programmatoria nell'ambito del proprio territorio, la provincia di Roma esprime un parere sui programmi e i progetti presentati dal comune di Roma. Capo III Programmazione Art. 6 (Piano settoriale regionale) 1. La Regione determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito piano settoriale triennale anche in assenza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale. 2. Il piano settoriale di cui al comma 1 determina: a) i criteri per la localizzazione e la selezione degli interventi relativi sia alle strutture culturali e scientifiche, sia alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali; b) le iniziative dirette della Regione nell'ambito del territorio; c) le linee programmatiche per la realizzazione delle iniziative a cura degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14, tenuto conto dei risultati della conferenza di cui all'articolo 16; d) le indicazioni per la redazione dei progetti e dei programmi di intervento e i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia; e) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di intervento; f) le modalità di spesa e di erogazione dei contributi. Art. 7 (Redazione ed approvazione del piano settoriale regionale) 1. La Giunta regionale, dopo aver consultato in un'apposita conferenza programmatica i competenti assessori provinciali e dei comuni capoluogo, i rettori delle università del Lazio, le organizzazioni sindacali rappresentative, nonché quelle dell'imprenditoria, del volontariato e dell'associazionismo a livello regionale, predispone lo schema del piano settoriale regionale di cui all'articolo 6. Per la programmazione relativa al Titolo II, Capo II si avvale del contributo scientifico e propositivo della conferenza di cui all'articolo 16. 2. Lo schema del piano settoriale regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Ciascuna provincia, effettuate le consultazioni con gli enti locali interessati e con gli operatori culturali sullo schema del piano settoriale regionale, elabora un documento di osservazioni e di proposte, che approvato dal competente organo, viene inviato alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 2. 4. La Giunta regionale, trascorso il termine di cui al comma 3, delibera la proposta di piano settoriale regionale dopo aver valutato le osservazioni e le proposte approvate dalle province, se pervenute entro il termine suddetto. 5. Il Consiglio regionale approva il piano settoriale regionale che, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce direttiva per le strutture regionali e per i soggetti interessati all'attuazione degli interventi. Art. 8 (Piano annuale degli interventi) 1. In conformità ai criteri contenuti nel piano settoriale di cui all'articolo 6, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi che contiene: a) la programmazione delle iniziative dirette della Regione, dei progetti in materia di beni e servizi culturali da attuarsi mediante convenzioni con le Università del Lazio o mediante contratti con altri soggetti pubblici o privati, degli interventi relativi alle strutture per la promozione e per la divulgazione della ricerca scientifica; b) la programmazione delle iniziative a cura degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14; c) i piani approvati dalle province, ai sensi dell'articolo 10, ai quali, nel caso non siano conformi al piano settoriale di cui all'articolo 6, apporta le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle direttive regionali, consultando preventivamente il competente assessorato della provincia interessata (2). Art. 9 (Piani d'intervento degli enti locali) 1. Ai fini dell'inserimento nei piani d'intervento provinciali previsti all'articolo 8, comma 1, lettera c), le iniziative contenute nei piani comunali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), possono riguardare: a) la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle strutture culturali e scientifiche degli enti locali; b) l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature, nonché gli allestimenti relativi ai servizi culturali di enti locali e di interesse locale; c) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei servizi culturali e relativi sistemi; d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori impegnati nella gestione dei servizi culturali; e) l'organizzazione di iniziative culturali e scientifiche nell'ambito dei servizi culturali di enti locali. Art. 10 (Procedure per la redazione ed approvazione dei piani annuali degli interventi) 1. Ai fini dell'inserimento nel piano annuale degli interventi di cui all'articolo 8, gli enti destinatari dei finanziamenti individuati allo stesso articolo 8, comma 1, lettera b), presentano i progetti delle iniziative che intendono realizzare al competente Assessorato regionale alla cultura entro il 31 maggio dell'anno precedente. 2. Per la redazione ed approvazione dei piani annuali provinciali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), gli enti locali, nonché i soggetti titolari delle biblioteche e dei musei di interesse locale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) e all'articolo 20, comma 1, lettera b), presentano alla provincia territorialmente competente, entro il 31 maggio dell'anno precedente, il programma degli interventi che intendono realizzare approvato con atto deliberativo dall'organo competente. 3. I progetti delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, devono essere corredati dalla documentazione amministrativa e tecnica prevista nel piano settoriale regionale. 4. Le province, sulla base dei programmi degli enti locali e delle consultazioni effettuate, nonché di propri progetti, presentano alla Regione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, il piano annuale degli interventi relativi al proprio ambito territoriale, approvato con atto deliberativo dall'organo competente. Nel piano devono essere indicati i criteri che hanno ispirato le scelte effettuate e le risorse finanziarie o i contributi organizzativi provinciali o di altra origine, che si aggiungono allo stanziamento regionale per la realizzazione delle iniziative comprese nel piano stesso. Le province apportano le eventuali modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle direttive regionali, nel caso in cui i piani comunali non siano conformi al piano settoriale regionale (3). 5. Al piano di interventi di cui al comma 4 deve, inoltre, essere allegato l'elenco completo dei progetti presentati con l'indicazione dei motivi delle esclusioni operate. La Regione si riserva la possibilità, in sede di valutazione dei programmi, di acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria per una più approfondita conoscenza dei progetti delle singole iniziative. Art. 11 (Vigilanza e potere sostitutivo) 1. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente al piano annuale, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti precedentemente approvati e sulla efficacia dei relativi interventi. 2. Nel caso di mancato esercizio delle funzioni previste per le province dalla presente legge, ovvero di violazione delle disposizioni in essa contenute e degli indirizzi e delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sostituirsi alle province. Titolo II BENI E SERVIZI CULTURALI Capo I Attività organizzate dalla Regione Art. 12 (Iniziative ed interventi diretti ) 1. La Regione, in attuazione del piano settoriale di cui all'articolo 6, interviene finanziariamente per: a) promuovere e concorrere all'acquisizione pubblica di fondi librari, documentari e archivistici di pregio, nonché all'incremento delle collezioni museali (3a); b) l'inventariazione e la catalogazione dei beni raccolti nei servizi culturali di cui al Capo III del presente Titolo, nonché l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari; c) l'attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione, pubblicazione e divulgazione nel campo dei beni culturali e scientifici, nonché ogni altra iniziativa atta a favorire la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico; d) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati; e) la realizzazione di progetti di interesse regionale connessi al miglior funzionamento dei servizi culturali di enti locali e, in particolare, dei sistemi di cui agli articoli 19, 22 e 23, comma 4; f) la realizzazione di progetti in materia di beni e servizi culturali, da attuarsi mediante convenzioni con le Università del Lazio o mediante contratti con altri soggetti pubblici o privati e con gli organismi internazionali, nonché di interventi relativi alle strutture per la promozione e per la divulgazione della ricerca scientifica. fbis) il sostegno, la valorizzazione e la promozione dei servizi culturali e scientifici di aziende o enti regionali che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 18 e 21, anche al fine del loro inserimento nell’organizzazione regionale. (3aa) Capo II Istituti culturali regionali Art. 13 (Istituti culturali regionali) 1. La Regione, in attuazione del piano settoriale di cui all'articolo 6, interviene per salvaguardare, incrementare e diffondere il patrimonio degli istituti culturali di rilevanza regionale o nazionale operanti nel Lazio, in funzione del ruolo che essi svolgono per la valorizzazione dei beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici, monumentali, esistenti nel Lazio e per lo sviluppo culturale della comunità regionale. 2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in: a) contributi finanziari per il sostegno al funzionamento degli istituti e per il conseguimento delle loro specifiche finalità con particolare riferimento alle iniziative di promozione culturale ed educativa; b) erogazione di fondi per iniziative culturali e programmi, promossi e sostenuti dalla Regione, da realizzarsi con la collaborazione scientifica ed organizzativa di uno o più istituti; la quota destinata a tali spese non può superare il sessanta per cento dell’ultimo stanziamento annuale previsto in bilancio per gli istituti culturali (3ab); c) contributi finanziari per lavori di recupero, mediante restauro conservativo, di ristrutturazione o di consolidamento di immobili di proprietà degli istituti destinati a servizi culturali accessibili al pubblico, nonché contributi finanziari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili di proprietà di enti pubblici, concessi in uso agli istituti per il conseguimento delle proprie finalità, limitatamente agli interventi di competenza degli stessi in virtù degli atti di concessione; d) contributi finanziari per l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzati ad assicurare una ampia fruibilità pubblica del patrimonio culturale degli istituti, anche mediante l'utilizzazione delle moderne tecnologie. 3. La misura dei contributi di cui al comma 2, lettere c) e d), non può essere superiore all'ottanta per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile. 4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri percepiti per le stesse finalità ai sensi di altre leggi regionali o da parte di enti o organismi pubblici. Art. 14 (Albo degli istituti culturali regionali) 1. Gli istituti culturali regionali di cui all'articolo 13, per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, debbono essere iscritti all'albo degli istituti culturali regionali, istituito presso la competente struttura della Regione. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, gli istituti devono possedere i seguenti requisiti: a) possesso della personalità giuridica pubblica o privata ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile; b) disponibilità di una sede nell'ambito del territorio regionale (3b)i; c) disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici e monumentali nel territorio regionale; d) svolgimento di attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettività regionale; e) costituzione da almeno cinque anni; f) rilievo scientifico del patrimonio dell'istituto come bene culturale la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico; g) fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell'istituto per almeno venticinque ore settimanali a favore della comunità regionale; (3b1) h) disponibilità nella regione di strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attività; i) assenza di scopo di lucro; l) svolgimento di attività di rilevante valore scientifico sulla base di una programmazione pluriennale. Art. 15 (Modalità di iscrizione all'albo) 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo degli istituti culturali regionali, gli istituti devono presentare domanda all'Assessorato competente entro il 15 gennaio dell'anno precedente il triennio di validità dell'albo stesso, corredata della seguente documentazione: a) atto di riconoscimento della personalità giuridica; b) titolo di disponibilità della sede (3c); c) statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche sociali; d) situazione patrimoniale dalla quale sia possibile desumere anche gli elementi di valutazione dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere f) e g) (3d); e) dettagliata relazione sulle modalità di gestione e conservazione dei beni e loro uso, sull'accesso del pubblico e relativi orari dei servizi resi; f) curriculum dell'attività svolta, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di rilevante valore scientifico; g) dichiarazione di assenso da parte dell’organo di amministrazione dell’istituto o del suo legale rappresentante al trasferimento dei beni acquisiti con finanziamenti della Regione ad altra struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell’istituto o suo trasferimento in altra Regione. In assenza di tale dichiarazione gli istituti interessati, pure se iscritti all’albo in virtù del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 2, non possono essere ammessi ai benefici di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d) della l.r. 42/1997 (3e). 2. L'albo viene aggiornato, con cadenza triennale, mediante deliberazione della Giunta regionale. 2-bis. (3f). 2-ter. (3f). Art. 16
(Conferenza degli istituti culturali regionali) 1. Ai fini della predisposizione del piano settoriale regionale di cui all'articolo 6, per la parte relativa alla programmazione delle iniziative a cura degli istituti culturali regionali, iscritti all'albo previsto all'articolo 14, la Giunta regionale si avvale del contributo scientifico e propositivo acquisito nell'ambito di una conferenza degli istituti culturali regionali. 2. La conferenza di cui al comma 1, è composta dai legali rappresentanti degli istituti o loro delegati ed è convocata, con cadenza triennale, dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, per le finalità indicate nel comma 1. 3. La conferenza degli istituti culturali regionali formula proposte su: a) le linee di indirizzo programmatico; b) i criteri e le metodologie di intervento; c) le iniziative culturali di interesse regionale da realizzarsi con la collaborazione scientifica e organizzativa di uno o più istituti culturali; d) l'attività di coordinamento per le iniziative di cui alla lettera c). Capo III Organizzazione dei servizi culturali nel territorio Art. 17 (Organizzazione bibliotecaria regionale) 1. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita da: a) la Soprintendenza ai beni librari che svolge, tra l'altro, le funzioni di tutela dei beni librari delegate dallo Stato; b) biblioteche di enti locali e servizi connessi; c) biblioteche di interesse locale, diverse da quelle statali e di enti locali, aperte al pubblico. cbis) biblioteche di aziende o enti regionali aperte al pubblico.(3fa) 2. I sistemi bibliotecari costituiscono strumento dell'organizzazione regionale e le biblioteche le unità di servizio. 3. Previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'inserimento delle biblioteche nell'organizzazione bibliotecaria regionale è decretato con atto del Presidente della Giunta regionale. 4. Le attività alternative e integrative di servizio di lettura promosse dalle province, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), concorrono alla realizzazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale. Art. 18 (Biblioteche) 1. Le biblioteche svolgono funzioni di documentazione e di organizzazione dell'informazione sul territorio, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca. 2. Le biblioteche sono tenute a svolgere i servizi di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti comunque intesi con particolare riferimento alla documentazione locale. Gli enti locali, pertanto, sono tenuti a depositare una copia dei materiali librari e/o audiovisivi da loro curati presso le biblioteche esistenti nel territorio di rispettiva competenza. La Regione deposita il materiale librario e/o audiovisivo da essa stessa curato, oltre che nelle proprie strutture, nelle biblioteche dei capoluoghi di provincia ed in quelle di ogni sistema bibliotecario a tal fine individuate. 3. Le biblioteche debbono favorire la più idonea fruizione per le varie fasce d'utenza e garantire l'adeguamento del servizio alle esigenze dell'utenza svantaggiata. Organizzano ed attuano le attività culturali conformi alle loro specifiche finalità, mediante l'uso integrato degli strumenti e delle metodologie didattiche più idonee alla promozione della comunicazione e dell'informazione. 4. Per accedere all'organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) essere disciplinate da un regolamento concernente l'organizzazione interna e le modalità di gestione del patrimonio e dei servizi; b) avvalersi di personale di ruolo professionalmente qualificato, disporre di una sede con spazi idonei e possedere i requisiti indicati dalla Regione nei piani settoriali regionali in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d); c) garantire una percentuale di incremento annuo del patrimonio librario e documentale che consenta l'adeguamento agli standard bibliotecari indicati dalla Regione; d) garantire la catalogazione del materiale posseduto, secondo le regole catalografiche nazionali; e) assicurare un servizio pubblico regolare e gratuito correlato alle esigenze dell'utenza. 5. Le forme di servizio diffuso di lettura e informazione organizzate dalla provincia, dai comuni e dai loro consorzi o associazioni, integrano il servizio fornito dalle biblioteche. Art.19 (Sistemi bibliotecari) 1. I sistemi bibliotecari urbani e intercomunali, individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi. 2. I sistemi bibliotecari sono aperti alla partecipazione di ogni altra biblioteca o nucleo documentario pubblico o privato operanti nello stesso ambito territoriale. 3. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema bibliotecario deve attuarsi ai sensi degli articoli 24 o 25 della legge 142/1990 e successive modificazioni e deve prevedere: a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa; b) le funzioni del sistema bibliotecario; c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza; d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione dei compiti; e) il personale assegnato a tali servizi; f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri. 4. Il Presidente della Giunta regionale, valutata la rispondenza ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), decreta l'inserimento del sistema nell'organizzazione bibliotecaria regionale. 5. Compiti del sistema bibliotecario sono: a) l'organizzazione del servizio nel territorio ed il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica; b) la pianificazione comune delle accessioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate e la gestione dei fondi documentari comuni; c) la formazione dei cataloghi e la predisposizione di sistemi informativi coordinati; d) la circolazione delle informazioni e la consulenza biblioteconomica e bibliografica; e) l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario; f) la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all'utenza; g) la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, di diffusione della lettura e dell'informazione mediante l'utilizzo delle varie tipologie di documenti su qualunque supporto; h) la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici. Art. 20 (Organizzazione museale regionale) 1. L'organizzazione museale regionale è costituita da: a) musei di enti locali; b) musei di interesse locale, diversi da quelli statali e di enti locali, aperti al pubblico. bbis) musei di aziende o enti regionali aperti al pubblico.(3fb) 2. I sistemi museali territoriali e tematici costituiscono strumento dell'organizzazione regionale e i musei le unità di servizio. 3. Previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'inserimento nell'organizzazione museale regionale è decretato con atto del Presidente della Giunta regionale. Art. 21 (Musei) 1. I musei sono istituti culturali che si caratterizzano come poli di documentazione, di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e scientifico, nonché di organizzazione dell'informazione sul territorio, assicurando la fruizione pubblica dei materiali e contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca. Tali scopi si attuano attraverso: a)attività dirette alla individuazione, alla acquisizione, alla conservazione, all'inventario, all'ordinamento, alla catalogazione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali; b) attività di documentazione e ricerca scientifica e storica nell'ambito territoriale e nelle materie di pertinenza; c) l'organizzazione, l'allestimento e lo svolgimento, in collaborazione con gli altri enti interessati, di mostre e manifestazioni; d) l'organizzazione di attività didattiche ed il collegamento con il mondo della scuola; e) la promozione e la realizzazione di ogni altra iniziativa atta ad individuare i musei come servizi culturali pubblici e polifunzionali; f) la musealizzazione di aree culturalmente rilevanti. 2. I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, ricercano l'apporto culturale didattico e scientifico degli organi periferici dello Stato, delle Università e degli Istituti culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale. Inoltre ricercano, anche tramite la Regione e gli enti locali, forme di collaborazione e di gemellaggio con musei ed istituti operanti in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi dell'Unione Europea. 3. I musei si avvalgono delle più moderne espressioni della tecnologia e della collaborazione e dell'imprenditoria qualificata per una più efficiente gestione e per una migliore fruizione da parte dell'utenza. 4. Per accedere all'organizzazione museale regionale i musei devono possedere i seguenti requisiti: a) essere disciplinati da un regolamento concernente l'organizzazione interna e le modalità di conservazione e di gestione del patrimonio e dei servizi; b) disporre di una sede dotata di spazi e di locali idonei; c) avvalersi di personale professionalmente qualificato; d) disporre di un consistente patrimonio da destinare alla pubblica fruizione; e) possedere i requisiti indicati nei piani settoriali regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d). Art. 22 (Sistemi museali) 1. I sistemi museali possono essere territoriali o tematici. 2. I sistemi museali territoriali sono istituiti in aree culturalmente omogenee, individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Essi sono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione museale, la qualificazione o lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del proprio territorio. I sistemi sono aperti alla partecipazione di ogni altra struttura museale o espositiva pubblica o privata operante nello stesso ambito territoriale. 3. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema museale territoriale deve attuarsi ai sensi degli articoli 24 o 25 della l. 142/1990 e successive modificazioni e deve prevedere: a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa; b) le funzioni del sistema museale; c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza; d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione dei compiti; e) il personale assegnato a tali servizi; f) le modalità di finanziamento e del riparto degli oneri. 4. Il Presidente della Giunta regionale, valutata la rispondenza ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), decreta l'inserimento del sistema di cui al comma 2 nell'organizzazione museale regionale. 5. Compiti del sistema museale territoriale sono: a) l'individuazione e la localizzazione delle strutture museali e delle sezioni tematiche del sistema; b) il coordinamento dei programmi delle strutture associate; c) la predisposizione di sistemi informativi coordinati, la circolazione delle informazioni e la divulgazione degli studi relativi all'approfondimento della conoscenza del patrimonio naturale e culturale del territorio; d) la gestione di servizi tecnici e laboratori comuni ai musei associati per quanto riguarda in particolare l'inventariazione, la catalogazione, la manutenzione ed il restauro dei beni raccolti; e) la promozione ed il coordinamento delle attività culturali e didattiche correlate alle funzioni, proprie dei musei, di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio; f) la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all'utenza; g) la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici. 6. I sistemi museali tematici hanno per ambito territoriale l'intero territorio regionale e sono lo strumento mediante il quale singole strutture museali ed espositive, omogenee per materia, organizzano, con il coordinamento della Regione, forme di cooperazione per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sul tema di propria pertinenza. 7. Ad iniziativa della Giunta regionale, presso musei rappresentativi della storia e cultura laziale, ubicati in località geografiche di particolare importanza ai fini della penetrazione turistica nella regione, vengono predisposti idonei strumenti di informazione turistico-culturale al fine di indirizzare l'utenza secondo itinerari tematici. Art. 23 (Archivi storici degli enti locali) 1. Gli archivi storici degli enti locali e le sezioni separate di archivio, in conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409, conservano la documentazione storica della comunità locale e ne garantiscono l'uso pubblico e la valorizzazione. 2. Per tale finalità gli enti locali provvedono alla conservazione, all'ordinamento e alla inventariazione della documentazione, ne promuovono l'utilizzazione scientifica e adottano iniziative idonee alla migliore conoscenza del patrimonio documentale. 3. Gli enti locali attuano forme di cooperazione intercomunale per la valorizzazione e la pubblica fruizione dei loro archivi storici, o istituendo sistemi archivistici, ai sensi delle norme contenute nella presente legge, o usufruendo dell'organizzazione dei sistemi bibliotecari o museali. 4. Gli inventari degli archivi storici degli enti locali e delle sezioni separate di archivio sono consultabili presso gli stessi archivi, presso il sistema archivistico, se esistente, presso l'Assessorato regionale competente, presso la Soprintendenza archivistica per il Lazio e presso le biblioteche comunali competenti. 4bis) Gli archivi storici di aziende o enti regionali conservano la documentazione storica e ne garantiscono l’uso pubblico e la valorizzazione. Per tale finalità provvedono alla conservazione, all’ordinamento e alla inventariazione della documentazione, promuovendone l’utilizzazione scientifica e adottando iniziative idonee alla migliore conoscenza del patrimonio documentale. Gli inventari sono consultabili presso gli archivi stessi, presso l’assessorato regionale competente e presso la Soprintendenza archivistica per il Lazio.(3fc) Art. 24 (Personale) 1. Gli enti locali garantiscono il regolare funzionamento dei servizi culturali mediante il necessario personale tecnico, regolarmente inserito nella dotazione organica nelle forme di legge (3g). 2. Per l'assolvimento dei compiti specifici dei servizi culturali il personale tecnico di ruolo è costituito: a) per le biblioteche di enti locali, secondo le esigenze funzionali, da bibliotecari, in possesso del diploma di laurea, e da assistenti di biblioteca, in possesso del diploma di scuola media superiore; b) per i musei di enti locali, secondo le esigenze funzionali, dal direttore, in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti la tipologia del museo, e da operatori museali, in possesso del diploma di scuola media superiore. Inoltre, l'ente locale assicura il servizio di vigilanza. 3. L'assunzione del personale avviene mediante pubblico concorso per esami e per titoli ai sensi della vigente normativa. Delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi al personale tecnico deve far parte un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia. Tra le prove d'esame devono essere comprese prove tecniche attinenti alla specificità del ruolo e del servizio. 4. L'uso pubblico degli archivi storici è garantito da personale comunale. La valorizzazione degli archivi storici può essere curata da esperti, su incarico dell'ente locale, nelle forme consentite dalla normativa vigente. 5. Per garantire una maggiore valorizzazione del patrimonio e una più ampia offerta dei servizi all'utenza, gli enti locali, in aggiunta al personale di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi di consulenze esterne qualificate, stabilire rapporti di collaborazione con imprese e associazioni specializzate nel settore, avvalersi delle opportunità offerte dalla normativa vigente a sostegno dell'occupazione. 6. I rapporti con le organizzazioni di volontariato, per il funzionamento dei servizi culturali, sono disciplinati dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, e successive modificazioni. 6bis). Le aziende e gli enti regionali garantiscono il regolare funzionamento dei servizi culturali mediante il necessario personale tecnico, regolarmente inserito nella dotazione organica nelle forme di legge, secondo le indicazioni di cui al comma 2. (3ga) Art. 25 (Formazione e aggiornamento del personale) 1. Il personale dei servizi culturali degli enti locali è tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera n), e 3, comma 1, lettera m). 2. Gli enti locali sono tenuti a consentire la partecipazione del personale di cui al comma 1 alle iniziative formative, in orario di servizio, e, comunque, assicurandone la retribuzione. Titolo III NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI Capo I Norme Finanziarie Art. 26
(Finanziamenti regionali - Procedure) 1. Nella determinazione dei finanziamenti o dei contributi di cui alla presente legge si tiene conto della spesa ritenuta ammissibile, di altre forme dirette e indirette di sostegno economico anche di origine comunitaria, dell'impegno finanziario del soggetto richiedente che, in ogni caso, non può essere inferiore al dieci per cento della spesa. Costituisce titolo di preferenza, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla presente legge, la compartecipazione alla spesa da parte di altri soggetti pubblici o privati. 2. La concessione dei finanziamenti o dei contributi regionali comporta, per i soggetti percipienti, l'obbligo di realizzare le relative iniziative. I finanziamenti destinati dal piano settoriale regionale ai piani di intervento provinciali sono determinati in base a parametri oggettivi, con vincolo di destinazione e sono erogati direttamente alle province. 3. Nel caso di mancata o parziale attuazione degli interventi ammessi a finanziamento o a contributo ai sensi del presente articolo, ovvero, qualora non venga presentato il rendiconto e/o la documentazione richiesta, la Giunta regionale dispone la revoca e il recupero del finanziamento o del contributo stesso, in misura corrispondente alla parte non realizzata, maggiorato degli interessi legali. Analogamente si procede nel caso di destinazione d'uso diversa da quella per la quale è stato erogato il finanziamento o il contributo oppure di inadeguata gestione del relativo servizio. Art. 27 (Interventi edilizi a favore di strutture culturali e scientifiche) 1. Per le forme di finanziamento e le modalità di erogazione dei contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle strutture culturali e scientifiche degli enti locali di cui alla presente legge, si applica quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di opere e lavori pubblici, prevedendo finanziamenti nei limiti massimi dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed effettivamente documentata. 2. Gli interventi di ampliamento, ristrutturazione e conservazione riguardano immobili di proprietà degli enti locali richiedenti o per i quali i rispettivi proprietari si impegnino a mantenere la disponibilità d'uso a favore degli enti locali medesimi per un periodo non inferiore a trenta anni. 3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi purché sussistano le seguenti condizioni: a) impegno dell'ente locale a non alienare l'immobile su cui si interviene e a non mutarne la destinazione d'uso per un periodo di tempo non inferiore a trenta anni dalla data di ultimazione dei lavori. Ove l'ente locale, prima della decorrenza di tale periodo, proponga soluzioni migliorative per l'utenza, il Consiglio regionale valuta la possibilità di derogare al vincolo di cui sopra tenendo conto dei contributi concessi; b) impegno dell'ente locale a concedere alla Regione l'uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa coerenti con la tipologia del servizio. Art. 28 (Norma finanziaria) 1. A partire dall'anno 1997 sono istituiti, per gli interventi previsti dalla presente legge, i sottoindicati capitoli così denominati: a) spese per l'acquisizione di fondi librari e documentari di pregio, di fondi archivistici e per l'incremento di collezioni museali, l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio librario, archivistico e museale, l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari; le attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione; le iniziative atte a favorire la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico; b) contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle sedi delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche degli enti locali, nonché per impianti, attrezzature e allestimenti ad esse relativi; c) contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche di enti locali, per la conservazione dei patrimoni museali e archivistici per l'organizzazione di iniziative culturali e scientifiche presso di essi, nonché per l'organizzazione da parte delle Province di attività alternative o integrative di servizio di lettura (3h); d) contributi per gli impianti mobili, le attrezzature, gli allestimenti, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei musei di interesse locale (3i); e) spese di funzionamento della Soprintendenza ai beni librari del Lazio; f) contributi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alle biblioteche e ai musei degli enti locali e di interesse locale, nonché alla gestione o all'ordinamento degli archivi storici degli enti locali; g) spese per la realizzazione di progetti da attuarsi con le Università del Lazio e di interventi relativi alle strutture scientifiche; h) spese per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi di servizi culturali (4); h bis) spese per gli impianti, le attrezzature, gli allestimenti, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei di aziende o enti regionali aperti al pubblico;(4a) i) contributi per interventi regionali a sostegno del funzionamento e dell'attività degli istituti culturali e loro iniziative collegate; l) contributi per lavori di recupero e ristrutturazione di immobili sede di istituti culturali e per l'acquisizione di beni e attrezzature. 2. Con l'abrogazione delle leggi di autorizzazione della spesa, richiamate dalla presente legge, nel bilancio di previsione 1997 vengono soppressi i seguenti capitoli: 32130, 32135, 32137, 32141, 44201, 44207, 44209, 44211, 44216, 44218, 44220, 44222, 44224, 44229, 44336, 44344 che restano iscritti nel bilancio di previsione per la sola gestione dei residui passivi riferiti agli anni 1996 e precedenti, mentre i relativi stanziamenti di competenza e di cassa sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione, di cui al comma 1, con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. Per gli esercizi 1998 e successivi la determinazione degli stanziamenti è effettuata con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci annuali. 4. Per ognuno dei capitoli di spesa di cui alle lettere a), e), è consentita l'apertura di credito a favore di funzionari delegati nel limite di lire 50 milioni. Capo II Norme transitorie e finali - abrogazione di leggi regionali Art. 29 (Norme transitorie e finali) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adottano i regolamenti previsti all'articolo 18, comma 4, lettera a), e all'articolo 21, comma 4, lettera a). Per garantire omogeneità organizzativa e un opportuno coordinamento, la Giunta regionale approva appositi schemi di regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche delle proposte presentate dagli enti locali (5). 2. Allo schema di regolamento, approvato dalla Giunta regionale, gli enti locali possono apportare modificazioni motivate da esigenze di carattere locale. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale definisce gli ambiti territoriali ritenuti più idonei ai fini dell'associazione tra enti locali per la gestione dei servizi culturali, sulla base del progetto organico predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4. 4. Il personale già previsto nella pianta organica degli enti locali ed operante presso i servizi culturali, alla data del 31 dicembre 1996, con le funzioni di direttore di assistente di biblioteca o di operatore museale, può continuare a svolgere le stesse funzioni ancorché non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24 (5a). 5. Nelle more dell'approvazione del piano settoriale regionale di cui all'articolo 6, si applicano le norme di programmazione previste dalle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. In fase di prima applicazione della presente legge l'albo degli istituti culturali regionali di cui all'articolo 14 è rinnovato in coincidenza con la data di decorrenza del primo piano settoriale approvato ai sensi dell'articolo 7. Gli istituti culturali regionali presentano domanda di iscrizione all'albo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (6). Art. 30 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 8 marzo 1975, n. 30; b) legge regionale 18 giugno 1975, n. 76; c) legge regionale 19 novembre 1976, n. 57; d) legge regionale 23 dicembre 1976, n. 64; e) legge regionale 28 giugno 1977, n. 21; f) legge regionale 29 dicembre 1978, n. 78; g) legge regionale 19 settembre 1983, n. 68; h) articolo 1, primo comma, lettera a) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21; i) articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 20 marzo 1987, n. 27; l) legge regionale 22 giugno 1988, n. 37; m) legge regionale 9 agosto 1991, n. 35; n) legge regionale 30 novembre 1992, n. 47. 2. La presente legge costituisce unica norma di riferimento regionale per qualsiasi stanziamento o atto di programmazione destinati alle materie in essa trattate. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 dicembre 1997, n. 36, S.O. n. 1 (1a) Lettera così modificata dall'articolo 201, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (1b) Lettera così modificata dall'articolo 201, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (2) Ai fini della redazione e approvazione del piano 1999 degli interventi in questione, il termine del 31 gennaio è spostato al 31 maggio 1999, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57. (3) Ai fini della redazione e approvazione del piano 1999 degli interventi in questione, il termine del 31 ottobre è spostato al 31 marzo 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57. (3a) Lettera così modificata dall'articolo 201, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (3aa) Lettera aggiunta dall'articolo 54, comma 1 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (3ab) Lettera modificata dall'articolo 54, comma 2 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (3b) Lettera così modificata dall'articolo 201, comma 1, lettera d) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (3b1) Lettera modificata dall'articolo 24, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (3c) Lettera così modificata dall'art. 201, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (3d) Lettera così modificata dall'art. 201, comma 1, lettera f) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (3e) Lettera così modificata dall'articolo 169 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (3f) Comma abrogato dall'articolo 58, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4. (3fa) Lettera aggiunta dall'articolo 54, comma 3 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (3fb) Lettera aggiunta dall'articolo 54, comma 4 della legge regionale 6 febbraio2003, n. 2 (3fc) Comma aggiunto dall'articolo 54, comma 5 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (3g) Lettera così modificata dall'art. 201, comma 1, lettera h) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (3ga) Comma aggiunto dall'articolo 54, comma 6 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (3h) Lettera così modificata dall'art. 201, comma 1, lettera i) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (3i) Lettera così modificata dall'articolo 201, comma1, lettera l) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (4) Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57 e dall'articolo 201, comma 1, lettera m) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (4a) Lettera inserita dall'articolo 54, comma 7 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (5) Il termine indicato nel presente comma è stato prorogato di tre mesi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57. (5a) Comma così modificato dall'articolo 201, comma 1, lettera n) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (6) Per opportuno coordinamento si riporta, ad ogni buon fine, il testo integrale dell'articolo 44 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14: "44. 1. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 e tenuto conto di quanto previsto all'art. 29, comma 2, della stessa legge, per l'anno 1998 si applicano le norme di programmazione di cui ai successivi commi. 2. I piani annuali in materia di archivi storici, biblioteche e musei sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare competente. 3. In considerazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 6, della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, la conferenza degli studi culturali regionali è tenuta, dopo il rinnovo dell'albo, in funzione della formulazione del primo piano settoriale regionale. Pertanto nel 1998 il piano degli istituti culturali regionali viene formulato sulla base dei criteri definiti nell'ultimo piano triennale approvato. 4. In considerazione dei tempi necessari per la definizione dell'albo degli istituti culturali regionali, rinnovato ai sensi dell'art. 29, comma 6, della l. r. n. 42/1997, il termine per la presentazione dei progetti fissato dall'art. 10, comma 1, della stessa legge regionale è spostato, ai fini del piano 1999, dal 31 maggio al 31 ottobre 1998." |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |
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